Buone Feste
A tutti i nostri Clienti auguriamo i nostri migliori Auguri di buone feste.
“Che Pace, Serenità e Salute siano nelle vostre case e nei vostri cuori!”
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2022 lo staff Click Srl
A tutti i nostri Clienti auguriamo i nostri migliori Auguri di buone feste.
“Che Pace, Serenità e Salute siano nelle vostre case e nei vostri cuori!”
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2022 lo staff Click Srl
Come tutti gli anni in questo periodo lo Staff di Click è alle prese con le classiche operazioni per gli aggiornamenti relativi alle recenti scadenze fiscali. Quest’anno il lavoro è più arduo del solito, perché:
C’è la nuova comunicazione per le CESSIONI DEL CREDITO.
Alcuni dettagli:
C’è la classica dichiarazione per le DETRAZIONI “standard” (senza cessione del credito), ma ad oggi le specifiche sono in stato di bozza (con alcune modifiche) e non è presente né software di controllo né software di compilazione, nonostante un’ipotetica scadenza tra il 28 febbraio e il 16 marzo.
C’è la CERTIFICAZIONE UNICA, per cui sono usciti modelli e specifiche ma ancora nessun software di controllo. Anche in questo caso la scadenza dovrebbe essere il 16 marzo.
Quando usciranno gli aggiornamenti definitivi dell’AdE avremo pochissimi giorni di tempo per testare le nostre modifiche, rilasciare gli aggiornamenti e finalmente permettere ai nostri clienti di inviare i flussi all’AdE o agli intermediari.
Che dire (per essere costruttivi e non polemici)? Al lavoro!
#rimbocchiamocilemaniche #diamocidafare
CEO CLICK Srl
Cari Clienti,
anche quest’anno il Natale è arrivato e la nostra speranza è che lo possiate trascorrere insieme ai vostri cari, che siano al vostro fianco o davanti alla webcam con un calice vicino per un brindisi.
Questo indimenticabile 2020 che ci ha messo alla prova duramente, è stato un anno lungo e faticoso che tuttavia ci ha dimostrato che con impegno, attenzione e soprattutto passione si possono superare anche gli ostacoli più grandi.
Ci aspettano ancora mesi difficili ma il nostro augurio più sincero è che il 2021 sia per TUTTI un anno di rinascita, di gioia e soddisfazioni.
Insieme ce la faremo!
lo staff di Click Srl
L’amministratore di condominio si trova da mesi in una situazione di oggettiva criticità: non può convocare assemblee in presenza per il rischio di contagi, non può convocare assemblee in videoconferenza perchè non sono stati definiti regole e protocolli, senza assemblea non può approvare il bilancio, senza bilancio è esposto al rischio di revoca giudiziale senza considerare il rischio per il condominio di rimanere senza fondi. Per non parlare del fatto che in questo periodo oltre ai rendiconti in assemblea si discuterebbe anche l’approvazione di progetti con detrazione 110%. La cosa interessante è che per risolvere la situazione non ci vorrebbero investimenti economici da parte del governo ma semplicemente la definizione di regole per gestire l’assemblea in videoconferenza. Diamoci da fare!!! Segnalo questa interessante iniziativa a riguardo:
E’ stato un incontro davvero utile e concreto dove ci siamo confrontati sui rischi, sulle opportunità, vantaggi e svantaggi dell’applicazione di questa tecnologia nell’ ambito condominiale, lasciando anche spazio a come gestire nella pratica un’assemblea telematica.
Attraverso Zoom (ma può essere utilizzata una qualsiasi piattaforma di videoconferenza), abbiamo visto come lo strumento permetta di effettuare l’appello per le presenze, le votazioni, come favorire un discorso fluido facilitando gli interventi ordinati di tutti; – sfruttano anche chi, come Valeria, ha già svolto più assemblee (ordinarie e straordinarie) in questa modalità e ci ha riferito di una grande soddisfazione per i condòmini e per se’.
La bontà dell’evento credo che stia anche nel fatto che molte persone, come Tommaso, mi hanno riferito di essere “arrivati con un’idea ed essere usciti dal meeting con un’altra”.
Di seguito una sintesi degli spunti più interessanti emersi.
Il 4 maggio è stato firmato un protocollo per la gestione delle udienze civili con videoconferenza. Interessanti alcuni spunti che si potrebbero mutuare al mondo del condominio:
Ringrazio tutti i partecipanti e in particolare chi ha condiviso le proprie esperienze e conoscenze, che hanno davvero arricchito tutti.
1. Riapertura dell’attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00
2. L’amministratore non può riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio ma solo con movimenti di conto corrente
3. L’incarico di amministratore si intende rinnovato fino a prossima assemblea
4. Per gli esercizi in chiusura dal 31/07/2019 in avanti l’approvazione del consuntivo è posticipata di 12 mesi
5. L’amministratore può emettere nuove rate per fare fronte a spese non preventivate.
Di seguito il testo completo:
330^ SEDUTA PUBBLICA Giovedì 23 aprile 2020 – Ore 18,45 ORDINE DEL GIORNO
Dopo l’articolo 72-quater, aggiungere il seguente:
Art. 72-quinquies. (Disposizioni in materia condominiale)
Per prevenire la diffusione del COVID-19 a tutela dei condomini e di chi lavora all’interno del condominio, è fatto obbligo all’amministratore in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici.
L’attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, può svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19. La protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l’amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all’interno del condominio o all’obbligo di quarantena. In tal caso la sanificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata settimanalmente.
Al fine di consentire all’amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell’articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente: «È fatto divieto all’amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio», sempre al comma 7 sostituire: «far tramite» con «riscuotere e pagare» e «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
Nel caso il mandato dell’amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire il prosieguo dell’attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all’articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall’assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all’atto della nomina.
In deroga al primo comma, numero 10), dell’articolo 1130, del codice civile, la redazione e la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è posticipata a dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.
Per eventuali necessità urgenti e indifferibili l’amministratore è tenuto ad esercitare i poteri conferitigli al momento dell’accettazione del mandato e dall’articolo 1130 e successivi del codice civile, emanando anche regolamenti idonei a garantire le necessarie norme di sicurezza dell’edificio e per consentire un adeguato proseguimento dell’attività condominiale, continuando a disciplinare l’uso delle cose comuni. Può emettere quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all’ultimo preventivo di spesa approvato, oltre eventuali e ulteriori impegni di spesa ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri per la sanificazione di cui al comma 1, che possono essere riscosse a norma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Il rendiconto delle spese straordinarie sarà reso disponibile nella prima assemblea utile.
Nel caso all’interno del condominio non si possano garantire idonee misure sanitarie per prevenire il contagio del COVID-19, anche nel rispetto del Testo Unico n. 81 del 2008, l’attività di portierato, di sorveglianza e di giardinaggio da parte di dipendenti del condominio viene sospesa fino a cessata emergenza.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Gli argomenti trattati:
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Venerdì 19/10/2018 Ore 16,00 : 18,00 Effettuato
Venerdì 16/11/2018 Ore 16,00 : 18,00
Venerdì 14/12/2018 Ore 16,00 : 18,00
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Franca Fontanile
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